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La mediazione Civile
La mediazione civile è un istituto giuridico previsto dall'Unione europea che ne ha richiesto l'adozione agli stati membri, ai fini del recepimento delle direttiva dell'Unione Europea 2008/52/CE relativamente alla materia civile e commerciale.

L'Italia ha recepito la direttiva con il d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010,
[2] per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. Il legislatore, nel tentativo di disincentivare atteggiamenti ostili, ha introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (detto “decreto sviluppo”) particolari conseguenze sanzionatorie per la parte che non accetta la proposta del mediatore.
[3] Con sentenza depositata il 6 dicembre 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per eccesso di delega sancendo di fatto, la natura volontaria del procedimento. Il 24 ottobre 2012 la Corte costituzionale ha annullato per eccesso di delega legislativa l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e altri dipendenti da esso, che introduceva l'obbligatorietà della mediazione civile prima di poter adire il giudice ordinario.
[4] L'istituto della mediazione civile obbligatoria è stato riproposto con decreto legge 21 giugno 2013 n. 69,
[5] detto "decreto del fare", modificato e convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98.
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