
CODICE ETICO E DI CONDOTTA PER I TECNICI OPERANTI NELL'AMBITO DEL BROADCAST E DELLO SPETTACOLO.
Premessa Il codice etico e di condotta, di seguito “Codice”, contiene norme comportamentali mirate a qualificare l’attività dei soggetti operanti nel settore delle professionalità dello spettacolo (di seguito “soggetti” o, al singolare “soggeto”) secondo i principi della correttezza, lealtà e della buona fede; volti ad improntare la condotta dei soggetti che intendano agire responsabilmente sul mercato.
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Finalità e destinatari del codice1.
Le finalità del presente Codice sono quelle di uniformare l’attività dei soggetti operanti nell'ambito dellospettacolo ai migliori standard di condotta in linea coi principi della responsabilità sociale, nonché distimolarne la crescita professionale e la promozione di un mercato libero e competitivo.
2. Il presente Codice si rivolge ai soggetti che ad esso aderiscono indipendentemente dall'inquadramentolavorativo, purché riconosciuto dalle legislazioni vigenti.
3. Il presente Codice impegna i soggetti a conformare, nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, leproprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai valori in esso contenuti, nella consapevolezza che ilrispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale.
4. Il Codice aspira a che i rapporti interpersonali, a tutti i livelli, siano improntati a criteri e comportamenti dionestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto
5. Il soggetto, si impegna altresì a divulgare e coinvolgere al rispetto dei principi che ispirano il presenteCodice anche parti terze, siano esse fornitori, consulenti o collaboratori esterni.
Art. 2 - Principi generali
1. Nello svolgimento della propria attività il soggetto si attiene scrupolosamente alle norme civili, penali eamministrative, nonché a quelle del presente Codice, osservando i principi di lealtà, diligenza professionale,probità e correttezza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con i quali entra in relazione, siano essiclienti, fornitori, concorrenti, terzi.
2. I soggetti devono svolgere tutte le loro attività con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornireapporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate, oltre che di agire in modo datutelare il prestigio e la reputazione di Utb.
3. Utb ripudiata ogni sorta di discriminazione, di corruzione, di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti inparticolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell’uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza.
4. Il soggetto si impegna a vigilare con la massima attenzione sull’osservanza delle regole del Codice predisponendo adeguati strumenti d’informazione, prevenzione e controllo; intervenendo, se necessario, conazioni correttive. Il soggetto, inoltre, si impegna ad assicurare, ai soggetti interessati, un adeguato programma d’informazione continua sul presente Codice.
Art. 3 – Rispetto dei diritti e delle risorse umane.
1. Il soggetto riconosce il valore supremo della persona umana e si impegna al rispetto dei Diritti umani prestando particolare attenzione, nell’esercizio dell’attività, alla tutela dei minori.
2. Utb vieta ai soggetti qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali,culturali e religiose.
3. Collaboratori e colleghi sono riconosciuti come indispensabili per il successo dell’attività del soggetto che si opera per favorirne l’integrità fisica e morale, collaborando attivamente alla realizzazione di condizioni dilavoro rispettose della dignità individuale, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri.
4. Utb esige che nelle relazioni di lavoro che coinvolgano i soggetti non sia dato luogo a molestie o adatteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti.
5. Utb confida che i soggettii, ad ogni livello, collaborino a mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno.
6. Il soggetto si impegna a tener conto dell’impatto ambientale delle proprie iniziative attuando comportamenti da cui non derivino conseguenze negative per l’ambiente.
Art. 5 – Aggiornamento e divulgazione del Codice
1. L’associazione professionale Utb Italia è responsabile del Codice e ne provvede all’aggiornamento pubblicandolo all’interno del suo sito, nonché curandone la divulgazione.
TITOLO II - OBBLIGHI RELATIVI AI RAPPORTI CON I PRINCIPALI STAKEHOLDERS NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Art. 1 – Deontologia professionale
1. I soggetti si impegnano ad accettare unicamente quegli incarichi per i quali possono garantire un aprestazione di sicura professionalità in base alla loro formazione, esperienza, e preparazione.
2. I soggetti si impegnano ad effettuare un aggiornamento professionale continuo per offrire, in ognioccasione di lavoro, il miglior livello di servizio agli utenti.
3. Ogni soggetto si impegna a dare collaborazione e sostegno ai colleghi per assicurare il massimo rendimento dell’équipe in ogni situazione di lavoro.
4. I soggetti si ritengono totalmente vincolati al segreto professionale. Tale segreto non comprende soltanto tutto ciò che può emergere nel corso di riunioni non pubbliche, ma anche tutte le informazioni di carattere non ufficiale di cui si può venire a conoscenza nell’esercizio della professione.
5. I soggetti si impegnano a non manifestare alcun atteggiamento di tipo politico nell’esercizio della professione o qualora siano interpellati nella veste di associati Utb.
6. I soggetti si impegnano nel contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità altrui.
Utb considererà consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali,essere o trovarsi sotto l’effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogoeffetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.
7. I soggetti non accetteranno di prestare la loro opera per attività o situazioni squalificanti la propria professionalità.
8. Nella scelta di un committente i soggetti non si baseranno soltanto sul compenso, considereranno infatti anche altri fattori quali: la qualità, la trasparenza e la disponibilità a compiere insieme percorsi che sviluppino professionalità e sicurezza sul luogo di lavoro.
Art. 2 – Equità delle clausole contrattuali
1. Il soggetto si impegna ad utilizzare condizioni generali di contratto, moduli contrattuali e formulari che assicurino chiarezza, equità e trasparenza.
Art. 2– Esecuzione dei contratti
1. Il soggetto, nell’esecuzione di qualsiasi contratto, si attiene al principio della buona fede in senso oggettivo.
Art. 4 – Mediazione, conciliazione e arbitrato
1. Utb crede nella mediazione come pratica nella risoluzione delle controversie; Il soggetto adotterà preferibilmente strumenti di composizione non giudiziale, sia conciliative che arbitrali avvalendosi, inparticolare, dei servizi prestati dalle Camere arbitrali istituite presso le Camere di Commercio.
Art. 5 – Sicurezza sul lavoro
1. Il soggetto si impegna ad osservare tutte le leggi in materia di lavoro, con particolare riguardo alla legislazione in materia di sicurezza.
2. Tutt i soggetti sono tenuti a contribuire attivamente al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque pericolosi.
Art. 6 – Pubblicità
1. Il soggetto informa i clienti circa l’esistenza e gli effetti del presente Codice.
2. Il soggetto che aderisce a questo Codice ne pubblica altresì un riferimento all’interno del proprio curriculum professionale.
Art. 7 – Rispetto delle regole di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali.
1. Il soggetto opera nel rispetto scrupoloso delle leggi poste a tutela della riservatezza delle personee degli altri soggetti, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali.SEZIONE II - RAPPORTI CON I CONCORRENTI
Art. 1 – Divieto di pratiche di concorrenza sleale
1. Il soggetto si astiene tassativamente dal compiere atti di concorrenza sleale come definiti dalla normativa italiana ed europea e, in ogni caso, da comportamenti che possano essere qualificati come contrari ai principi della concorrenza e del libero mercato. Si astiene dal formulare giudizi sulla professionalità dei concorrenti, ancorché richiesti dal cliente, anche potenziale.
2. I rapporti professionali dei soggetti coi colleghi dovranno essere sempre improntati ad un principio di correttezza e lealtà reciproche, pur nell’esercizio di una libera concorrenza tra professionisti.
3. Il soggetto si impegna a non abusare della propria eventuale posizione dominante di mercato, in particolare evitando di ingenerare un significativo squilibrio di diritti ed obblighi in proprio favore e inpregiudizio di altri.
4. Nella prestazione dei propri servizi il soggetto può effettuare raffronti e comparazioni con quelli dei concorrenti, purché tassativamente in relazione ad elementi veritieri, omogenei ed obiettivi.
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1– Rilevanza disciplinare delle violazioni al Codice
1. Le infrazioni al presente Codice da parte del soggetto, salvo ogni diverso e ulteriore profilo di responsabilità, costituiscono violazione dello Statuto e del Regolamento interno dell’associazione Utb Italia, la quale si riserva di rivalersi nei confronti del soggetto nei modi e nei tempi che riterrà opportuno.
Art. 2 – Segnalazioni
1. Il cliente che ritiene che il soggetto abbia violato una o più disposizioni del presente Codice, può darne notizia, in forma non anonima, all’associazione Utb Italia tramite lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, ai fini del procedimento disciplinare.
2. Utb Italia potrà valutare ed aggiornare i livelli di effettiva applicazione del Codice, adottando misure informative, eventualmente tramite sondaggi a campione effettuati sui soggetti aderenti.
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