
Lo Statuto
Statuto Associazione il Gheppio – Parco collinare -
Articolo 1 – Denominazione e sede e simbolo
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1. E’ costituita in Miradolo Terme, in piazza del Comune 7, un’associazione di promozione culturale e ambientale senza fini di lucro. La denominazione dell’associazione è Il Gheppio – Parco Collinare – di seguito chiamata Gheppio. La durata è illimitata. La sede è in piazza del Comune n°7 o ad altro indirizzo stabilito dal consiglio direttivo.
2. Il simbolo adottato è un gheppio su sfondo bianco e verde come riportato da allegato a
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La stessa è costituita tra coloro che intendono monitorare, gestire, salvaguardare, tutelare, promuovere e far conoscere il patrimonio ambientale delle colline di Miradolo Terme e Inverno Monteleone inserite nel Parco d’interesse locale sovracomunale della collina di San Colombano.
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3. L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
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4 .Il Gheppio è un’associazione libera, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità , religione e ideologia politica;
Articolo 2 – Scopo e finalitÃ
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L’associazione si propone di valorizzare gli aspetti culturali, naturalistici e socioeconomici dei territori di Miradolo Terme e Inverno Monteleone in particolar modo in ambito collinare a seguito del progetto del Plis di San Colombano.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei propri soci.
Articolo 4 – AttivitÃ
Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, il Gheppio svolge le seguenti attività :
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1) attività di raccolta dati e loro diffusione
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2) collabora con altre associazioni che abbiano oggetto e scopi affini o analoghi al proprio;
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3) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte
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4) appronta strategie che favoriscano l’integrazione delle diverse attività (come ad esempio: escursionismo, cicloescursionismo, escursionismo equestre, turismo culturale e religioso, attività ricreative e didattico – scientifiche, valorizzazione e conoscenza dell’eno gastronomia locale, attività artigianali ed agricole, servizi di ricezione turistica) affinchè tali attività diventino elementi facenti parte di un disegno di sviluppo integrato all’interno del quale ogni elemento funge da valore aggiunto per tutti gli altri.
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5) garantire servizi ed agevolazioni, collegati alla vita associativa, ai propri soci, e in casi particolari anche a quelli di associazioni che collaborano su progetti specifici
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6) elaborare autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati studi e ricerche, piani di fattibilità , progetti di percorsi e/o reti integrate di percorsi turistici, ciclo pedonali ed escursionistici, programmi di didattica naturalistica
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7. produrre materiale cartaceo (guide, mappe, opuscoli, libri fotografici), audiovisivi, siti internet e quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza, fra un pubblico il più vasto possibile, di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione.
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8. Utilizza il sito associazioneilgheppio.it per diffondere e promuovere le proprie attività e quelle delle associazione che hanno gli stessi fini
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’associazione può inoltre svolgere attività a carattere commerciale in maniera ausiliaria e sussidiaria purchè strumentali al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso gli utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno reinvestiti nell’attività dell’associazione al fine di migliorarne l’efficienza e la qualità nei compiti istituzionali.
L’associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte degli associati. L’associazione può, in caso di particolare necessità , avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o assumere dipendenti, anche ricorrendo ai propri associati.
Articolo 5 – Ammissione all’Associazione
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1. Gli associati si dividono in: soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto il presente statuto; e soci ordinari, coloro che aderiranno in un secondo momento.
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2. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci sia le persone fisiche che altre associazioni o enti che condividano appieno gli scopi enunciati nell’art. 2 e che intendano partecipare con continuità alle attività svolte dall’associazione, che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
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3. Il numero degli associati è illimitato.
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4. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.
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5. Il Consiglio Direttivo fissa una quota associativa annua che non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 6 – Diritti dei soci
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1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
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2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14.
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3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo, secondo le modalità eventualmente stabilite nell’apposito regolamento.
4. Di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
5. Di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
I soci sono obbligati:
1) A osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
a versare il contributo stabilito dall’assemblea;
2) A svolgere le attività preventivamente concordate
3) A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.
Articolo 7 – Decadenza dalla qualifica di socio
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
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a) dimissione volontaria;
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b) cessazione dell’attività di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
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c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
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d) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 27 del presente statuto.
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2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
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3. L’associato radiato non potrà più essere ammesso.
Articolo 8 – Organi dell’Associazione
Gli organi sociali sono:
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a) l’assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio sindacale.
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Articolo 9 – Funzionamento dell’assemblea
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1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
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2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
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3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la più ampia ed agevole partecipazione degli associati.
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4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
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5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
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6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
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7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
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8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 10 – Partecipazione alle assemblee
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1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
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2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria
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1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione oppure con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
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2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
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3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza
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dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.
Articolo 12 – Validità assembleare
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1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
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2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, mentre l’assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 13 – Assemblea straordinaria
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1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione ed eventualmente contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
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2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 14 – Consiglio direttivo
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1. Il consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, su indicazione dell’assemblea elettiva. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il vicepresidente il segretario ed il tesoriere, i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
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2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
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3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
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4. In caso di parità il voto del presidente è determinante
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5. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.
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6. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
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7. Il Consiglio Direttivo potrà , inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.
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8. Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la lett. D ) del comma 2. dell’art. 18.
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9. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità , devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 15 – Dimissioni
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1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
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2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
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3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 16 – Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità .
Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 9, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
g) stabilire l’ammontare delle quote sociali e sottoporle all’assemblea.
Articolo 18 – Il presidente
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1. Il presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
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2. Al Presidente spettano inoltre:
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a. convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
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b. curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
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c. proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
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d. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro dieci giorni successivi.
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Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente dal Segretario e dal Tesoriere.
Articolo 19 – Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 – Il segretario e il tesoriere
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e si incarica della tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere cura l’amministrazione della associazione e ne cura le riscossioni ed i pagamenti.
Articolo 21 – Il rendiconto
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1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
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2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Articolo 22 – Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale, quando costituito, si compone di un numero di membri variabile da uno a tre effettivi e da uno a due supplenti eletti dall’Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi (se associati) non hanno diritto al voto deliberativo ma solo a quello consultivo.
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Il Collegio Sindacale esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
Articolo 23 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 24 – Patrimonio
I mezzi finanziari saranno costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione, dai fondi di riserva, da tutte le entrate derivanti dalle attività specificate all’art. 2 punto 4 e da sponsorizzazioni di ogni tipo.
Articolo 25 – Cariche
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1. L’espletamento delle funzioni dei soggetti che ricoprono delle cariche è gratuito. .
Articolo 26 – Scioglimento
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1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
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2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà , sentita l’autorità preposta di cui alla legge 662/96, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
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3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D. Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.






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